AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( .... ))
                                CAPO I
                               Art. 1.
  1.  Rientrano  nel  campo di applicazione delle disposizioni di cui
agli  articoli  2  e  3  i  lavoratori  dipendenti  dalle  imprese  a
partecipazione   statale  di  cui  all'elenco  allegato  al  presente
decreto. I benefici di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche  ai
dipendenti  delle  imprese  siderurgiche  a partecipazione statale in
liquidazione, nonche' ai dipendenti delle imprese di cui al  presente
comma  i  quali,  successivamente  alla data di entrata in vigore del
presente decreto, passino alle dipendenze di altro datore di lavoro a
seguito di trasferimento totale o parziale dell'azienda.
  2. Possono altresi' essere ammessi ai benefici di cui agli articoli
2 e 3 i dipendenti delle imprese che, da data anteriore al 14  giugno
1988,  svolgono  in  modo  continuativo  e  prevalente  attivita'  di
servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici delle  imprese
di  cui al comma 1, ivi comprese le imprese edili, nonche' le imprese
che svolgono attivita' di produzione del carbone coke, per  le  quali
intervenga  il positivo accertamento del CIPI, ai sensi dell'articolo
2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675,
e  successive  modificazioni (a) . Possono essere ammessi ai predetti
benefici, sempre in caso di positivo accertamento da parte del  CIPI,
anche  i  lavoratori  che,  occupati  da data anteriore al 1  gennaio
1988, siano successivamente passati alle dipendenze  dell'impresa  in
conseguenza   del   subingresso  di  quest'ultima  nell'attivita'  di
servizio e manutenzione presso le imprese di cui al comma 1.
 
             (a)  Si  trascrive  il  testo dell'art. 2, quinto comma,
          lettere a) e c) della legge n. 675/1977 (Provvedimenti  per
          il    coordinamento    della   politica   industriale,   la
          ristrutturazione,  la  riconversione  e  lo  sviluppo   del
          settore):
             "Il  CIPI,  su  proposta del Ministro per il lavoro e la
          previdenza sociale:
               a) accerta la sussistenza delle cause di intervento di
          cui all'art. 2 della legge 5  novembre  1968,  n.  1115,  e
          successive modificazioni;
               (omissis);
               c)    accerta    la   sussistenza,   ai   fini   della
          corresponsione del trattamento previsto dall'art.  2  della
          legge   5   novembre   1968,   n.    1115,   e   successive
          modificazioni, di specifici casi  di  crisi  aziendale  che
          presentino  particolare rilevanza sociale in relazione alla
          situazione  occupazionale   locale   ed   alla   situazione
          produttiva del settore".